DSA e maturità: cosa è previsto dalla normativa?
La maturità di per sè è un momento molto significativo per tutti i ragazzi, ma quando si parla di DSA e maturità le cose possono essere ancora più complicate.
I maturandi 2018 dovranno attendere almeno ancora un mese per potersi dedicare allo stop estivo. Prima di questo momento li attende “l’ultimo scoglio”, l’ultimo grande passo a cui, chi più e chi meno, inizia a pensare già dai primi anni della Scuola Superiore: l’esame di maturità.
E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia: la prima prova scritta è fissata per il 20 giugno e il giorno successivo (21 giugno) la seconda specifica a seconda degli indirizzi. Si dovrà attendere poi qualche giorno per lo svolgimento della terza prova, il 25 giugno, alla quale seguirà la quarta prova scritta (28 giugno) solo per indirizzi che la prevedono. Da definire poi, a seconda delle scuole, l’inizio degli orali.
Modalità specifiche a parte, saranno tantissimi gli studenti anche quest’anno coinvolti (il MIUR, come ogni anno ad esami conclusi, renderà poi nota la statistica relativa ai numeri, in termini di ammissione, promozione e votazioni). Studenti a cui verrà chiesto di spendere al meglio tutte le proprie risorse, per concludere nel modo sperato un percorso scolastico ricco di richieste, fatiche ma anche soddisfazioni.
DSA e maturità: cosa prevede il MIUR
Studenti tanto diversi tra loro: ragazzi agitati, ragazzi più sicuri, ragazzi con storie particolari e significative ma anche ragazzi con una Diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), una diagnosi che in modi differenti li ha accompagnati lungo il percorso scolastico. Già, perché i ragazzi con un DSA non sono dispensati da questo grande traguardo. Non sono dispensati, ma chiare sono le indicazioni promosse dal MIUR circa le indicazioni da seguire per il tema DSA e maturità
Si legge, infatti, nell’articolo 23 dell’OM 305 che “La Commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati“ (Art.23 dell’OM 305).
Ciò significa che la commissione sarà obbligata a considerare quando redatto nel PDP (Piano Didattico Personalizzato) di ciascuno studente, sulla base del Documento del 15 maggio, nel quale i consigli delle classi quinte hanno dovuto riportare tutte le indicazioni relative al percorso formativo seguito dagli studenti. Sempre nell’art.23 è indicato, in modo specifico, che “considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, (la commissione) terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio (…) il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali”.
Strumenti concreti per DSA e maturità
Concretamente quindi, ecco quali sono le indicazioni dalle quali nessuna commissione si potrà esimere parlando di DSA e maturità.
A cosa dire “sì” ?
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L’utilizzo degli strumenti compensativi? Sì, se già previsti dal proprio PDP, purché gli stessi “siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (…)” (Art.23 dell’OM 305).
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L’utilizzo della calcolatrice? Sì, durante lo svolgimento della seconda prova a seconda dell’indirizzo di riferimento, purché si faccia riferimento a calcolatrici grafiche e/o scientifiche. No, invece, a quelle dotate di capacità di calcolo simbolico. Si ricorda, a tal proposito, che negli ultimi 5 anni sono stati predisposti degli elenchi riportanti i modelli di calcolatrici, con le caratteristiche idonee all’utilizzo in sede di esame, come indicato dalla Nota n°5641 del 30/03/2018
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L’uso di dispositivi per l’ascolto dei testi? Si, in formato mp3, nonostante ai fini di garantire un’adeguata e completa comprensione dei testi delle prove scritte “la Commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.” (Art.23 dell’OM 305)
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Lingua straniera? Sì, nessun esonero ma – secondo il comma 2 dell’articolo 23 dell’OM 305 – “i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che (…) hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione.” Ciò significa che nei casi in cui la lingua straniera sia oggetto di prova scritta (esempio seconda prova per diversi ordini di scuola) potrebbe essere valutata la sostituzione della stessa con una prova orale, quindi con una prova sostitutiva, da svolgere nel medesimo giorno dei compagni.
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Tempi più lunghi? Sì. Questi dovranno essere garantiti per lo svolgimento degli scritti, rispetto ai tempi ordinari previsti per la classe, adottando, inoltre, criteri valutativi che dovranno prediligere il contenuto rispetto alla forma.
E per gli studenti cosiddetti BES?
Sempre nell’articolo 23, vi è una specifica per studenti non certificati, per i quali il Consiglio di classe ha identificato per l’appunto un Bisogno Educativo Speciale, stilando e predisponendo per loro un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Per loro la normativa riporta che “per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.” (Art.23 dell’OM 305).
Tali disposizioni non sono a discrezione di ogni singola commissione o di un singolo consiglio di classe ma sono basate sull’ordinanza ministeriale predisposta dal MIUR – O.M. n° 350 del 2/05/2018 – , al fine di fornire indicazioni precise e dirette rispetto alle modalità di attuazione dell’Esame di Stato, con un’attenzione specifica agli alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) o altri Bisogni Educati Speciali (BES).
Alla luce di tutto, sembra enormemente complesso e tra i corridoi trapela tra gli insegnanti “il timore” di avere tra i maturandi studenti con fragilità riconducibili a quelle sopra citate, ma il presupposto rimane quello su cui si lavora durante il corso dell’anno scolastico. Partire dal presupposto che non si ricerca la modificazione degli obiettivi o la cosiddetta “strada facile”, al contrario uno zaino sulle spalle che garantisca le risorse a cui questi studenti sono abituati a far riferimento. Anche questo è normalizzabile.
E quindi “Buona Maturità” a tutti gli studenti e a tutti i docenti del 2018… in fondo, come diceva Eduardo De Filippo “gli esami, nella vita, non finiscono mai”!
Per approfondire: “Dislessia, la Diagnosi in età adulta… è possibile!“